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NAVIGAZIONE LAGUNARE E INTERNA:
La laguna di Venezia
La laguna di Venezia è costituita dal bacino di acqua salsa
che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce
del Brenta (conca di Brondolo) ed è compreso fra la terraferma
e il mare, dal quale è separata da una lingua naturale di
terra fortificata per lunghi tratti artificialmente ("murazzi"),
in cui sono aperte tre bocche o porti (Lido, Malamocco e Chioggia),
ed è limitata verso terraferma da una linea di confine marcata
da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi,
denominata "conterminazione lagunare" e risalente all'epoca
della Repubblica Veneta, salvi i successivi aggiornamenti resisi
necessari per la modificazione della configurazione delle terre
emerse intervenuta particolarmente nell'ultimo secolo: l'ultimo
aggiornamento è stato apportato con il decreto ministeriale
9 febbraio 1990.
Si tratta della più grande laguna italiana, che si estende
per circa 550 km2, e comprende in parte i territori dei Comuni di
Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino,
Musile di Piave, Jesolo, Cavallino-Treporti, appartenenti a due
province (Venezia e Padova).

La navigazione nella laguna di Venezia
Le lagune in Italia sottostanno alla disciplina prevista dal codice
della navigazione per il demanio marittimo, e pertanto in esse la
navigazione è generalmente regolata dall'Amministrazione
marittima, la quale vi esplica i servizi di polizia, tuttavia nelle
lagune venete (Venezia e Marano-Grado) vige una particolare disciplina
che sottrae alla competenza dell'Autorità Marittima una parte
delle funzioni di polizia e di organizzazione della navigazione,
in ambiti significativi della conterminazione, conferendola ad altri
Enti.
Tale articolazione di competenze deriva dal fatto che le lagune
venete, pur definite appartenenti al demanio marittimo quali tutte
le lagune italiane, sono parzialmente sottratte alla competenza
integrale dell'autorità marittima e portuale (non coincidenti
nel caso del porto di Venezia) da una serie di norme speciali:
- l'art. 1269 del codice della navigazione, che affida parte delle
competenze al Magistrato alle Acque di Venezia, poi ripreso dall'art.
515 del regolamento di esecuzione (navigazione marittima) e riconfermato
con ampliamento dei poteri del Magistrato dalla legge specifica
per le lagune di Venezia, Marano e Grado n. 366/63, sia relativi
alla salvaguardia ambientale che alla polizia della navigazione;
- l'art. 1270 del codice della navigazione, che affida all'autorità
della navigazione interna la competenza alla disciplina dei servizi
pubblici di navigazione lagunare, poi ripreso dagli art. 519-520-521-522-523
del regolamento di esecuzione (navigazione marittima), competenza
attualmente frazionata tra la Regione Veneto - Ispettorato di
Porto (D.P.R. n. 5 del 14 gennaio 1972 e D.P.R. 24 luglio 1977)
o enti delegati (Comune e Provincia con succesive leggi regionali)
e l'Ufficio Provinciale MCTC di Venezia.
Esistono inoltre norme specifiche relative ad aspetti particolari
della navigazione lagunare, emanate in tema di salvaguardia della
laguna di Venezia, quali la L. 16 aprile 1973, n. 171 in relazione
alla protezione dall'inquinamento (emissioni dei propulsori).
All'evidente complessità del riparto delle competenze si
somma la classificazione dell'intera laguna di Venezia quale zona
di navigazione promiscua in base all'art. 24 del codice della navigazione
e agli art. 4 del regolamento per l'esecuzione (navigazione marittima)
e per la navigazione interna, in base alla quale le navi e il personale
navigante sia della navigazione marittima, sia della navigazione
interna, possono liberamente navigare in tutto l'ambito lagunare,
indipendentemente dalla classificazione delle acque, restando sottoposti
al regime di polizia vigenti per le acque in cu di volta in volta
navigano e alla conseguente vigilanza degli organi che vi esercitano
la propria giurisdizione.
Col tempo, tale situazione è tuttavia evoluta sino alla
condizione attuale, in cui la totale libertà di navigazione
consentita nell'immediato dopoguerra confligge con evidenti esigenze
di salvaguardia ambientale, primariamente in relazione al continuo
aumento del moto ondoso prodotto da unità circolanti sia
nei canali urbani, sia in zone lagunari di particolare delicatezza
(velme, barene, isole minori, etc.).
In particolare, il regime della navigazione marittima basato essenzialmente
sul principio della libertà del mare male si sposa con l'esigenza
di contenere i danni prodotti all'ambiente da unità non specificamente
progettate per la navigazione in acque ristrette e con limiti di
velocità assai ridotti (massimo 20 km/h), soprattutto per
l'esercizio di attività commerciali di trasporto (in cui
l'aumento della portata utile e della capacità di trasporto
in termini di velocità spingono verso l'adozione di dimensioni
e potenze in continuo aumento) e diportistiche (in cui prevalgono
scafi con carene plananti a spigoli vivi, progettate per velocità
teoricamente non raggiungibili in laguna e quindi caratterizzate
da eccessivo moto ondoso prodotto alle basse velocità consentite).
La commistione di traffico portuale o comunque con provenienza
esterna alla laguna e di traffico locale non consente l'applicazione
di limiti rigorosi all'immissione indiscriminata in tutti gli ambiti
di unità che non rispettino caratteristiche tecniche minime
già da tempo allo studio da parte di enti diversi, in primo
luogo da parte del Comune di Venezia direttamente interessato ai
canali urbani, quali sono invece usualmente introdotti in ambiti
anche meno delicati, quali i principali laghi italiani ed esteri.

L'intervento della Provincia di Venezia
La competenza della Provincia di Venezia in tema di navigazione
lagunare è iniziata con la legge regionale 8 magio 1985,
n. 54, che ha delegato le funzioni amministrative in materia di
servizi di trasporto pubblico di linea lagunari: peraltro, con la
recente legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, tale competenza
è stata pressoché integralmente trasferita ai comuni, in
relazione al territorio entro cui si sviluppa prevalentemente il
servizio, ad eccezione del collegamento con l'Aeroporto di Tessera,
qualificato di interesse sovracomunale.
Le competenze si sono accresciute con la legge regionale 30 dicembre
1993, n. 63 che ha delegato alcune funzioni amministrative in materia
di servizi di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con
conducente con motoscafi, noleggio con natanti a remi, servizio
di gondola, noleggio di natanti senza conducente, servizio di sci
nautico, servizi di trasporto di cose per conto terzi): approvazione
dei regolamenti comunali con valutazione dei contingenti di unità
adibite ai suddetti servizi, accertamento professionale dei conducenti
finalizzato all'iscrizione agli appositi ruoli presso la Camera
di Commercio.
Da ultimo, lo Stato ha conferito direttamente alla Provincia di
Venezia con decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, all'art.
11 comma 3, il preciso compito di coordinare con apposito regolamento
tutto il comparto della navigazione locale nella laguna veneta:
11. Servizi lacuali e lagunari.
omissis
3. Al fine di coordinare il trasporto locale con le attività
relative al traffico acqueo negli ambiti della laguna veneta, la
provincia di Venezia, d'intesa con i soggetti competenti in materia,
emana apposito regolamento che, fra l'altro, prevede un sistema
di rilevamento dei natanti circolanti nell'ambito lagunare al fine
di garantire la sicurezza della navigazione. L'intesa è conseguita
in apposita conferenza di servizi, da realizzare ai sensi dell'articolo
17, comma 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, cui
partecipano, oltre la provincia e gli enti locali, rappresentanti
del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero dell'ambiente,
del Ministero dei lavori pubblici e della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane. Se il regolamento
non è emanato entro il 30 giugno 1998, vi provvede il Ministro
dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri
interessati.
Tale compito trae motivazione dalla complessità del regime
della navigazione lagunare e dell'esercizio delle attività
connesse, sottoposte alla disciplina di autorità diverse,
statali e locali.
REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLA NAVIGAZIONE LOCALE NELLA LAGUNA VENETA.

Norme generali sulla navigazione lagunare
Si riportano di seguito le principali funzioni in materia di navigazione
lagunare indicando le autorità commpetenti:
disciplina della navigazione e del demanio
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navigazione marittima
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navigazione interna
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Capitaneria di Porto di Venezia
Autorità Portuale di Venezia
Capitaneria di Porto di Chioggia
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Ministero dei lavori pubblici - Magistrato alle Acque di
Venezia
Comune di Venezia
Comune di Chioggia
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Va rilevato che le violazioni in materia di navigazione (limiti
di velocità, produzione di moto ondoso) possono essere sanzionate
sia in via amministrativa, che prevede il solo pagamento di una
somma in denaro, sia in via penale, ai sensi dell'art. 1231 del
Codice della Navigazione, se relative alla sicurezza della navigazione,
cosa che comporta che la medesima violazione viene punita in misura
diversa secondo le acque in cui viene commessa:
acque comunali: da €. 77,00 a €. 516,00 (ridotte
a €. 154,00 con pagamento immediato)
acque lagunari (Magistrato alle Acque) e marittime e portuali:
da €. 51,00 a €. 309,00 (art. 1174 Cod. Nav) (ridotte
a €. 103,00 con pagamento immediato)
e inoltre
Art. 1231 Cod. Nav: Inosservanza di norme sulla sicurezza della
navigazione.
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento
ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente
in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il
fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto
fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a €. 206,00.

disciplina dei servizi di navigazione
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navigazione marittima
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navigazione interna
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Autorità Portuale di Venezia
Capitaneria di Porto Chioggia
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Regione Veneto
Provincia di Venezia
Comune di Venezia
Comune di Chioggia
Comune di Jesolo
Comune di Mira
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navi e galleggianti
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navigazione marittima
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navigazione interna
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Capitanerie di Porto di Venezia e di Chioggia
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Regione Veneto -
Ispettorato di Porto di Venezia
Ministero dei trasporti e della navigazione -
Ufficio Provinciale MCTC di Venezia
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personale addetto
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navigazione marittima
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navigazione interna
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Capitanerie di Porto di Venezia
e di Chioggia
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Ministero dei trasporti e della navigazione -
Ufficio Provinciale MCTC di Venezia
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